“SUPERBONUS” 110%. LE COSE DA SAPERE, LA NOSTRA DISPONIBILITA'.
Data di pubblicazione: 23 dicembre 2020
Con il Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) lo Stato ti riconosce un Superbonus sui lavori di riqualificazione che migliorano l’efficienza energetica della tua casa e la rendono più resistente ai terremoti.
- Vale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
- Riguarda specifici interventi di miglioramento dell’edificio, ed entro certi limiti di spesa
- Si aggiunge alle detrazioni già in vigore con i bonus precedenti: Ecobonus, Sisma Bonus, Bonus Facciate e Bonus Ristrutturazione.
3 modi per richiedere il rimborso delle spese
Da un punto di vista tecnico, il bonus fiscale è una detrazione fiscale che si può trasformare in credito d'imposta di cui sei titolare nei confronti dello Stato.
Con questo Superbonus maturi un credito del 110% sul valore delle spese dei lavori di riqualificazione, che puoi recuperare in 3 modi.
1° opzione - DETRAZIONI FISCALI
Richiedi il rimborso con la dichiarazione dei redditi. In 5 anni recuperi il 110% delle spese che hai sostenuto
2° opzione - CESSIONE DEL CREDITO
Puoi cedere il tuo credito d'imposta alla banca. Significa che cedi alla banca il tuo diritto alla detrazione fiscale, cioè i "soldi virtuali" che hai maturato per gli interventi di riqualificazione. In cambio la banca ti liquida la somma pattuita, al netto dei costi.
3° opzione: SCONTO IN FATTURA
Chiedi all'impresa lo sconto immediato in fattura.
Il Superbonus 110% vale su questi interventi, definiti “trainanti”; i primi due riguardano la riqualificazione energetica (Ecobonus), mentre l'ultimo riguarda la riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus):
1. Isolamento termico - L’intervento deve riguardare almeno il 25% della superficie che disperde il calore
2. Sostituzione degli impianti di riscaldamento - Puoi sostituire gli impianti esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
3. Lavori antisismici - Il Superbonus vale solo se la casa è situata nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Gli interventi che abbiamo appena visto sono definiti “trainanti” perché ti permettono di trascinare all’interno della detrazione del 110% anche altri interventi complementari. Gli interventi complementari contribuiscono anch’essi ad abbassare i consumi energetici dell’edificio, ma in assenza di un intervento trainante godono di detrazioni minori, come previsto nel decreto legge n.63 del 2013.
Le spese per i tuoi lavori devono essere congrue, in base alle soglie massime previste dalla normativa: se gli interventi costano di più, la parte in eccesso non rientra nell’agevolazione fiscale.
N.b.: puoi usare il Superbonus solo se l’edificio sale di 2 classi energetiche: prima di iniziare i lavori, quindi, verifica che gli interventi trainanti, uniti a quelli complementari, ti permettano di assolvere tale condizione.
Chi può beneficiare del Superbonus
- persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni)
- condomìni
- istituti autonomi case popolari (IACP)
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale e organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche
Le tipologie di immobili escluse dalle agevolazioni
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 (abitazioni di tipo signorile)
- A/8 (abitazioni in ville)
- A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici)
Questo e altro da sapere per ottenere il Superbonus:
- Consulta qui tutte le informazione dell'Agenzia delle Entrate
- Consulta qui il testo della Legge n. 77/2020
BCC di Barlassina, in collaborazione con Ratio Centro Studi Castelli (www.ratio.it),
WEBINAR "Ecobonus 2020: detrazione fiscale al 110% e cessione del credito"
(relatore Dr. Rag. Fabrizio Poggiani).
Scarica dai link che seguono la registrazione dell'incontro e i contenuti esposti
per tali aspetti sono a disposizione le nostre filiali.
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