Normativa
Nuove regole europee di definizione di default
Dal 1° gennaio 2021 il Gruppo Cassa Centrale Banca ha applicato le nuove regole europee in materia di classificazione di un cliente inadempiente rispetto a un credito concesso dalla banca (cosiddetto "default"), declinate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) nella normativa di riferimento e recepite a livello nazionale dalla Banca d’Italia.
La nuova disciplina, nota come “Nuova Definizione di Default”, stabilisce criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli prima in uso, con l’obiettivo di armonizzare le regole a livello comunitario.
CONSEGUENZE DELLE NUOVE REGOLE
Con le nuove regole, dal 1° gennaio 2021, anche solo uno sconfinamento di conto corrente, al di sopra delle nuove soglie stabilite per le persone fisiche, le PMI e le imprese, può comportare il passaggio a default di tutte le tue esposizioni nei confronti del Gruppo CCB e potrebbe rendere più difficile l’accesso al credito e la concessione di nuovi finanziamenti.
LA NUOVA NORMATIVA
Ti sintetizziamo i principali cambiamenti delle nuove regole per evitare di essere classificato a default anche per uno sconfinamento sul conto corrente o per arretrati di pagamento di piccolo importo
Regole fino a dicembre 2020
La banca classifica il cliente a default al verificarsi di un ritardo continuativo superiore a 90 giorni nel pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo che rappresenti almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca.
Nuove regole
La banca classifica il cliente a default in caso di arretrato di pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo superiore ad entrambe le seguenti soglie per oltre 90 giorni consecutivi:
- in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI – classificate “retail”) ed euro 500 per le altre esposizioni;
- in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente a livello di Gruppo CCB (comprese Banche e altre Società Prodotto, es. Leasing, Credito al consumo).
Regole fino a dicembre 2020
Ai fini della determinazione dell’ammontare scaduto e/o sconfinante, le Banche del Gruppo CCB effettuano la compensazione, su base giornaliera, delle esposizioni scadute e sconfinanti su determinate linee di credito con eventuali margini disponibili su altre linee di credito concesse alla medesima controparte.
Nuove regole
La normativa non consente più la compensazione. Le Banche del Gruppo CCB (comprese le altre Società Prodotto, es. Leasing, Credito al consumo) sono tenute a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.
Regole fino a dicembre 2020
Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, a seguito del pagamento degli arretrati, venga meno lo scaduto e/o sconfinamento superiore ai 90 giorni o il rapporto tra l’importo scaduto e/o sconfinante e l’importo complessivo delle esposizioni creditizie vantate dalla Banca del Gruppo verso la medesima controparte scenda al di sotto della soglia di materialità del 5%.
Nuove regole
Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, per almeno 3 mesi, l’eventuale scaduto/sconfino relativo alla posizione risulta non aver mai superato contemporaneamente le soglie di materialità assoluta e relativa calcolate a livello di Gruppo.
Regole fino a dicembre 2020
Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) verso i cointestatari (e viceversa) o nel caso di default di una società di persone verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa.
Nuove regole
Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte (es. le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse), il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; analogamente, qualora l’obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default se la stessa risulta rilevante rispetto al complesso delle esposizioni del singolo cointestatario.
Con riferimento al default di una Società di persone, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa.
Regole fino a dicembre 2020
Non è prevista la classificazione automatica a default in caso di rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della controparte (c.d. “misura di forbearance”).
Nuove regole
È richiesta la classificazione obbligatoria della controparte in stato di default nel caso in cui un’eventuale rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della stessa (c.d. “misura di forbearance”) comporti per il Gruppo una perdita maggiore dell’1%.
COME PREPARARSI ALLE NUOVE REGOLE
Rispettare sempre le scadenze ed evitare di accumulare arretrati sui prestiti attivi indipendentemente dall’importo
Verificare frequentemente i saldi dei conti correnti e delle carte di credito: in caso di difficoltà rivolgersi al Gestore e/o in Filiale per valutare insieme possibili soluzioni
Tenere sotto controllo la situazione dei rapporti cointestati, anche di quelli non gestiti in prima persona
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013 – n° 575 – art. 178
- introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore
- Regolamento delegato dell’Unione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017
- definisce i criteri per fissare la soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
- definisce la Piccola e Media Impresa
- Linee Guida EBA/GL/2016/07
- Orientamenti EBA sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ti aspettiamo per fornirti eventuali chiarimenti sulle novità normative e per individuare...
Ti aspettiamo per fornirti eventuali chiarimenti sulle novità normative e per individuare le soluzioni che meglio rispondono alle tue esigenze.
Dal 1° gennaio 2021 il Gruppo Cassa Centrale Banca ha applicato le nuove regole europee in materia di classificazione di un cliente inadempiente rispetto a un credito concesso dalla banca (cosiddetto "default"), declinate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) nella normativa di riferimento e recepite a livello nazionale dalla Banca d’Italia.
La nuova disciplina, nota come “Nuova Definizione di Default”, stabilisce criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli prima in uso, con l’obiettivo di armonizzare le regole a livello comunitario.
CONSEGUENZE DELLE NUOVE REGOLE
Con le nuove regole, dal 1° gennaio 2021, anche solo uno sconfinamento di conto corrente, al di sopra delle nuove soglie stabilite per le persone fisiche, le PMI e le imprese, può comportare il passaggio a default di tutte le tue esposizioni nei confronti del Gruppo CCB e potrebbe rendere più difficile l’accesso al credito e la concessione di nuovi finanziamenti.
LA NUOVA NORMATIVA
Ti sintetizziamo i principali cambiamenti delle nuove regole per evitare di essere classificato a default anche per uno sconfinamento sul conto corrente o per arretrati di pagamento di piccolo importo
Regole fino a dicembre 2020
La banca classifica il cliente a default al verificarsi di un ritardo continuativo superiore a 90 giorni nel pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo che rappresenti almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca.
Nuove regole
La banca classifica il cliente a default in caso di arretrato di pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo superiore ad entrambe le seguenti soglie per oltre 90 giorni consecutivi:
- in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI – classificate “retail”) ed euro 500 per le altre esposizioni;
- in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente a livello di Gruppo CCB (comprese Banche e altre Società Prodotto, es. Leasing, Credito al consumo).
Regole fino a dicembre 2020
Ai fini della determinazione dell’ammontare scaduto e/o sconfinante, le Banche del Gruppo CCB effettuano la compensazione, su base giornaliera, delle esposizioni scadute e sconfinanti su determinate linee di credito con eventuali margini disponibili su altre linee di credito concesse alla medesima controparte.
Nuove regole
La normativa non consente più la compensazione. Le Banche del Gruppo CCB (comprese le altre Società Prodotto, es. Leasing, Credito al consumo) sono tenute a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.
Regole fino a dicembre 2020
Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, a seguito del pagamento degli arretrati, venga meno lo scaduto e/o sconfinamento superiore ai 90 giorni o il rapporto tra l’importo scaduto e/o sconfinante e l’importo complessivo delle esposizioni creditizie vantate dalla Banca del Gruppo verso la medesima controparte scenda al di sotto della soglia di materialità del 5%.
Nuove regole
Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, per almeno 3 mesi, l’eventuale scaduto/sconfino relativo alla posizione risulta non aver mai superato contemporaneamente le soglie di materialità assoluta e relativa calcolate a livello di Gruppo.
Regole fino a dicembre 2020
Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) verso i cointestatari (e viceversa) o nel caso di default di una società di persone verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa.
Nuove regole
Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte (es. le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse), il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; analogamente, qualora l’obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default se la stessa risulta rilevante rispetto al complesso delle esposizioni del singolo cointestatario.
Con riferimento al default di una Società di persone, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa.
Regole fino a dicembre 2020
Non è prevista la classificazione automatica a default in caso di rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della controparte (c.d. “misura di forbearance”).
Nuove regole
È richiesta la classificazione obbligatoria della controparte in stato di default nel caso in cui un’eventuale rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della stessa (c.d. “misura di forbearance”) comporti per il Gruppo una perdita maggiore dell’1%.
COME PREPARARSI ALLE NUOVE REGOLE
Rispettare sempre le scadenze ed evitare di accumulare arretrati sui prestiti attivi indipendentemente dall’importo
Verificare frequentemente i saldi dei conti correnti e delle carte di credito: in caso di difficoltà rivolgersi al Gestore e/o in Filiale per valutare insieme possibili soluzioni
Tenere sotto controllo la situazione dei rapporti cointestati, anche di quelli non gestiti in prima persona
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013 – n° 575 – art. 178
- introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore
- Regolamento delegato dell’Unione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017
- definisce i criteri per fissare la soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
- definisce la Piccola e Media Impresa
- Linee Guida EBA/GL/2016/07
- Orientamenti EBA sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ti aspettiamo per fornirti eventuali chiarimenti sulle novità normative e per individuare...
Ti aspettiamo per fornirti eventuali chiarimenti sulle novità normative e per individuare le soluzioni che meglio rispondono alle tue esigenze.